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Il pagamento della mediazione e chi ne ha diritto PDF Stampa E-mail
martedì 30 ottobre 2007

La Suprema Corte è tornata ad occuparsi, anche se in via incidentale, della provvigione del mediatore e di chi ne abbia diritto, riaffermando un principio, ormai, consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, secondo cui il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 39/1989, non matura, ovvero non ha diritto, a vedersi riconosciuto la provvigione.

 

Ma la Corte di Cassazione con tale decisione (Sezione I Civile, 5 giugno 2007, n. 13184), ha affermato anche un altro importante principio, ovvero, che colui che non è iscritto al ruolo non può pretendere alcun compenso, neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che l'art. 8 della stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto. Peraltro, sempre di recente, ha chiarito la Cassazione (sentenza n. 19066/06, 5 settembre 2006) anche chi svolge in via “occasionale” l'attività di mediatore deve essere iscritto nell'apposito albo per poter pretendere il relativo compenso. Nell'affermare tale principio la terza sezione civile di piazza Cavour ha ricordato come nel vigente ordinamento sia configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cosiddetta atipica. Quest'ultima ipotesi ricorre nel caso in cui una parte, volendo concludere un affare, incarica altri di svolgere un'attività diretta alla ricerca di un persona interessata alla conclusione del medesimo affare a determinate prestabilite condizioni. Anche la mediazione atipica, ha sottolineato la Suprema Corte, rientra nell'ambito di applicabilità della disposizione prevista dall'articolo 2, comma quarto, della legge 39/1989 e, pertanto, anche per l'esercizio di questa attività è richiesta l'iscrizione nell'albo degli agenti di affari in mediazione, in mancanza della quale chi svolge l'attività di mediazione non ha diritto alla provvigione. Si legge nella sentenza in commento: “ Per un verso la legge n. 39 del 1989 al fine di consentire il raggiungimento delle finalità generali che sono alla base dell'intervento normativo e in particolare onde combattere la piaga dell'abusivismo, specie ad opera di soggetti moralmente e professionalmente inidonei rifiuta ogni tutela al mediatore abusivo, anche nella forma più attenuta della soluti retentio, e si applica od ogni mediatore, anche occasionale, diversamente aprendosi pericolose lacune nel sistema che favorirebbe l'elusione della rigorosa normativa introdotta. La miglior riprova di ciò è data, del resto, dalla disposizione contenuta nell'art. 2, secondo cui all'iscrizione sono tenuti tutti coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di mediazione, anche se esercitata in modo discontinuo o occasionale”. Ed ancora: “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. III, 2 aprile 2002, n. 4635), il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, il quale, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 39 del 1989, non ha diritto alla provvigione, non può pretendere alcun compenso neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che l'art. 8 della stessa legge secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite comporta l'esclusione di ogni possibilità di percepire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto ”. L'azione generale di arricchimento senza causa è uno strumento previsto nel nostro codice civile (artt. 2041 e segg.) con il quale colui che si è arricchito, senza una giusta causa, a danno di un'altra persona è tenuto ad indennizzarla, nei limiti dell'arricchimento, della correlativa diminuzione patrimoniale. Immaginiamo che Tizio provochi l'incontro tra Caio e Sempronio i quali, poi, abbiano concluso l'affare per effetto del suo intervento, secondo i principi della causalità adeguata, nel senso che senza l'intervento di Tizio, il loro affare non sarebbe stato concluso. Tizio, richiede a Caio e Sempronio il pagamento di una provvigione che, tuttavia, legittimamente gli viene rifiutata, in quanto non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione. Tizio, allora, sostenendo che Caio e Sempronio hanno avuto un vantaggio di natura patrimoniale per effetto del suo intervento (conclusione dell'affare) che, senza di esso, addirittura, non avrebbero concluso, attraverso l'azione di arricchimento senza giusta causa, chiede di essere risarcito dell'impoverimento che egli ha subito (spese sostenute, tempo dedicato, etc.) Nulla sarà dovuto a Tizio in quanto egli ha svolto un'attività di mediazione per la quale è richiesta l'iscrizione ad un albo e la cui legge istitutiva riconosce il diritto a percepire la provvigione solamente in capo a colui che vi è iscritto. Non solo, ma se Caio e Sempronio avessero riconosciuto a Caio la provvigione sul presupposto della sua iscrizione all'albo e, successivamente, fossero venuti a conoscenza che questi, invece, non era iscritto, essi avrebbero il diritto di ripetizione della provvigione indebitamente percepita da un mediatore non iscritto all'albo, stante la nullità del contratto di mediazione e l'inesistenza in capo al mediatore del diritto a percepire la provvigione , con conseguente condanna dello stesso a restituire la somma ricevuta a tale titolo.

Avv. Roberto Bella - Presidente IRCAT

Fonte: FIAIP 

 
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