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Il certificato energetico PDF Print E-mail

Dal 1° Luglio 2007 il "Certificato Energetico " è diventato obbligatorio per tutti gli edifici oltre i 1000 mq. di superficie che saranno immessi sul mercato immobiliare ed oggetto di compravendita immobiliare con trasferimento a titolo oneroso.
La scadenza è prevista dal Dlgs 311/2006, che ha modificato il Dlgs 192/2005, e che ha fissato l'entrata in vigore dell’obbligo di certificazione secondo il seguente calendario:

a decorrere dal 1° luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile;

a decorrere dal 1° luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unità immobiliari;

a decorrere dal 1° luglio 2009 per le singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

 

Dal  1° gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio, è  necessario per accedere alle agevolazioni fiscali e agli incentivi finalizzati al miglioramento delle prestazioni  energetiche degli edifici o degli impianti.
La normativa di riferimento è quella  del provvedimento di attuazione del Dlgs 192/2005, modificato dal Dlgs 311/2006, in corso di definizione presso il Ministero dello Sviluppo Economico, che definirà le prestazioni oggetto di certificazione, il sistema di classificazione, le metodologie di calcolo, il sistema di accreditamento e le procedure di rilascio del certificato. 
Ad oggi,  in attesa delle Linee Guida, il Dlgs 311/2006 ha stabilito che l’attestato di certificazione energetica sia sostituito dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica prevista da apposito regolamento comunale, purché antecedente all’8 ottobre 2005. L’attestato di qualificazione energetica deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. La mancanza dell’attestato rende inefficace la dichiarazione di fine lavori. L’attestato di qualificazione energetica (e l’equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune) è valido per un anno a partire dall’emanazione delle Linee Guida Nazionali.
A decorrere dall’anno 2009 il rilascio del permesso di costruire e` subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, nonche´ delle caratteristiche strutturali dell’immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche. Sempre dal 1º gennaio 2009, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti Rinnovabili. (art.1 c.288-289 LEGGE FINANZIARIA 2008 )

 

Fonte: FIAIP 

 
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