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Atto di comprevendita e certificazione degli impianti PDF Stampa E-mail
giovedì 20 marzo 2008

Dal 27 Marzo p.v. i contratti di trasferimento degli immobili dovranno
adeguarsi alle nuove norme sulla certificazione degli impianti come dispone
il  D.M. n. 37/2007  pubblicato nella G.U. n. 61 del 12 Marzo 2008. I nuovi
obblighi entreranno in vigore il 15° giorno successivo alla loro
pubblicazione, quindi inderogabilmente il 27 Marzo 2008 e riguardano i
contratti di trasferimento (compravendita, donazioni, permute, ecc.)

L’articolo 13 comma 2 prescrive che nell’atto di trasferimento venga
“riportata la garanzia del venditore sulla conformità degli impianti alla
vigente normativa in materia di sicurezza” e in allegato la dichiarazione di
conformità ovvero una “dichiarazione di rispondenza” degli impianti alle
nuove normative. Le sanzioni per la inosservanza delle nuove norme non
prevede la “nullità” dell’atto notarile  ma esclusivamente una sanzione
amministrativa da 1.000 a 10.000 euro come prescritto all’art. 15 comma 2°.
 
L’applicazione delle norme si riferisce a tutte le nuove costruzioni ma
anche a tutti gli edifici nei quali gli impianti elettrici, gas, automazione
e radiotelevisivi ecc, siano stati oggetto non solo di nuova installazione
ma anche di ampliamento (articolo 5 del D.M. 37/2008).
 
Si deve ritenere compresa nella nuova normativa ogni tipologia di edificio
(con impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008) per i
quali la conformità è sostituita dalla “dichiarazione di rispondenza” da
predisporre  e con la firma da un tecnico abilitato (art. 7 – comma 6°). In
caso di mancata “rispondenza” all’atto di compravendita dovrà essere
allegata la dichiarazione del tecnico che attesta la non conformità degli
impianti. Il venditore deve consegnare all’acquirente la documentazione
amministrativa e tecnica degli impianti nonché il libretto di uso e di
manutenzione, anche se ciò era già previsto dalle vecchie normative. E’
ammissibile una deroga convenzionale tra le parti all’obbligo di garanzia
della conformità degli impianti.
 
Resta impregiudicata la commerciabilità degli immobili, mentre è da
approfondire la disciplina della garanzia per vizi e la responsabilità
dell’alienante per in adeguamento, nei casi in cui il contratto ometta di
regolamentare il profilo in esame.
 

 
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